Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9 del 10 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:9PEN

Massima

Massima ufficiale
Integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 699 cod. pen. il porto abusivo delle armi da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alle persone, e che rientrano nelle categorie delle cosiddette armi bianche proprie, ai sensi dell'art. 704, primo comma, cod. pen. in relazione al n. 1 del capoverso dell'art. 585 dello stesso codice ed all'art. 30 del T.U.L.P.S. e all'art. 45 del relativo regolamento. Dal disposto dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 risulta che devono considerarsi armi, sia pure improprie, fra l'altro "gli strumenti da punta e taglio atti ad offendere, stabilendo che tali strumenti senza giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di esse. A seguito dell'abrogazione dei due primi commi dell'art. 42 T.U.L.P.S. e conseguentemente dell'art. 80 del relativo regolamento, gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere rientrano nelle previsioni normative anzidette indipendentemente dalle loro misure quando siano, anche occasionalmente, idonei ad offendere la persona.

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