Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 142 del 2022

ECLI:IT:TARTOS:2022:142SENT

Massima

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La decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica disposta dall'amministrazione comunale per il sopravvenuto acquisto da parte dell'assegnatario della proprietà di un immobile ad uso abitativo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario e non comportante una nuova valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'originario provvedimento di assegnazione. Infatti, in tali casi l'amministrazione non esercita un potere discrezionale, ma si limita a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza, senza incidere sull'originario provvedimento di assegnazione, il quale resta legittimo. La controversia, pertanto, riguarda lo svolgimento del rapporto tra assegnatario ed ente pubblico, in una fase successiva all'assegnazione, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, e non attiene a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella fase antecedente all'assegnazione, di natura pubblicistica e rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacché rispetto al provvedimento di decadenza per tal motivo la posizione dell'assegnatario è di diritto soggettivo.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/02/2022

N. 00142/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00721/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 721 del 2018, proposto da
Cinzia Capocci, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Borghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Pasquini, Lucia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento del 20 marzo 2018 n. 6/R del Comune di Arezzo, Servizio Patrimonio e Provveditorato Ufficio Gestione del Patrimonio (classificazione M07-20180000001), notificato il 27/3/2018, con cui si dispone la …

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