Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13134 del 30 dicembre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:13134CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di appalto di opere pubbliche, l'omessa esecuzione del collaudo da parte del committente entro il termine previsto dal'art. 38 del capitolo generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 e la conseguente responsabilita` di quest`ultimo per aver paralizzato indefinitamente i diritti della controparte, non comportano automaticamente la decorrenza degli interessi sulle somme dovute all'appaltatore dalla data di ultimazione dei lavori, posto che il diritto al pagamento degli importi richiesti a saldo sorge per l'appaltatore solo all'esito del (positivo) collaudo, e non alla data di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che, qualora il collaudo non sia stato effettuato, il giudice di merito, ai fini della decorrenza degli interessi, dovra` valutare il periodo di tempo ragionevolmente necessario per l'esecuzione di detto collaudo in relazione alla natura e all'entita` dei lavori eseguiti. da vedere: Sen 28/10/1995 11312 sez U Civ

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