Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12314 del 23 marzo 2016

ECLI:IT:CASS:2016:12314PEN

Massima

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Il reato di danneggiamento di beni altrui, pur essendo astrattamente configurabile, può essere escluso dall'applicazione della particolare tenuità del fatto, in quanto il Giudice di Pace è tenuto a valutare la possibilità di applicare la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000, che disciplina in modo specifico i procedimenti di competenza del Giudice di Pace. Pertanto, il Giudice non può fare ricorso all'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., essendo tale disposizione di carattere generale e cedevole rispetto alla normativa speciale applicabile ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace. Ciò in quanto la ratio della particolare tenuità del fatto è quella di evitare l'applicazione di una sanzione penale laddove il fatto, pur astrattamente configurabile come reato, risulti di particolare tenuità, mentre la ratio dell'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000 è quella di consentire al Giudice di Pace di valutare l'opportunità di non procedere penalmente, ove il fatto risulti di lieve entità e non vi sia un preminente interesse pubblico alla punizione. Pertanto, il Giudice di Pace, nell'ambito dei procedimenti di sua competenza, è tenuto a verificare in via prioritaria la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000, senza poter fare ricorso all'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

Dott. ALMA Marco M - rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia;
nel procedimento contro:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 321/15 in data 11/5/2015 del Giudice di Pace di Verona;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ((omissis)) ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PINELLI ((omissis)), che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

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