Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4589 del 21 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4589PEN

Massima

Massima ufficiale
Per utilizzare, ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 500, quarto e quinto comma, cod. proc. pen. - così come novellato dall'art. 7, quarto comma, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - le dichiarazioni testimoniali utilizzate per le contestazioni ed acquisite nel fascicolo per il dibattimento non è necessario, nel giudizio di secondo grado, citare in tale sede il testo per ivi procedere a nuova audizione ed a successiva eventuale contestazione con quanto risultante da dichiarazioni rese in precedenza. La norma, così come novellata, si è soltanto limitata a far rivestire nuova valenza alle dichiarazioni precedentemente rese dal teste e divenute oggetto di contestazione mentre nulla ha innovato relativamente alle modalità di effettuazione delle contestazioni.

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