Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3892 del 6 aprile 1991

ECLI:IT:CASS:1991:3892PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso in cui, prima dell`apertura del dibattimento di primo grado, l`imputato abbia fatto istanza per l`applicazione del giudizio abbreviato ex art. 247 delle disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale ed il P.M. abbia espresso il proprio dissenso non motivato, cosi` procedendosi con il rito ordinario, e` corretto l`operato del giudice dell`appello, il quale, intervenuta la sentenza 8 febbraio 1990 n. 66 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l`art. 247 citato nella parte in cui non prevede che il P.M., in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni ecc., abbia concesso la diminuente ex art. 442, comma secondo, nuovo c.p.p., negando che il P.G. avesse la possibilita` di motivare "ora per allora" il rifiuto del consenso al rito abbreviato nella fase di appello. Cio` perche`, dal disposto dell`art. 247, rivisto dopo la menzionata sentenza della Corte Costituzionale, emerge che il consenso del P.M. rimane ancorato ad un preciso parametro, vale a dire "allo stato degli atti" riferito alle risultanze istruttorie, senza la necessita` di altre acquisizioni dibattimentali; sicche`, avvenuta la celebrazione del dibattimento e la chiusura del giudizio di primo grado, non e` piu` possibile riportarsi alla situazione precedente "per la inevitabile suggestione derivante dalle successive acquisizioni probatorie" e di conseguenza la motivazione del dissenso al rito abbreviato effettuata nel procedimento di secondo grado dal P.G. non puo` essere accettata come integrazione o surroga dell`immotivato dissenso espresso dal P.M. nel giudizio di primo grado.

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