Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1350 del 7 giugno 1995

ECLI:IT:CASS:1995:1350PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 comma secondo cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la possibilità dell'appello avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Non sussiste violazione del principio di uguaglianza, in relazione ai giudizi ordinari, in quanto a situazioni differenti è connesso un trattamento differente: la perdita del grado di appello è conseguenza della scelta del rito - effettuata dall'imputato e non imposta dalla legge - a cui segue l'effetto premiale della riduzione della pena; a norma dell'art. 111 Cost. è costituzionalmente garantito soltanto il ricorso per cassazione, ma non l'appello.

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