Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1880 del 23 febbraio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1880PEN

Massima

Massima ufficiale
La circostanza attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale richiede che la condotta - nella intenzione dell'agente - sia quella di eliminare una particolare situazione di fatto considerata immorale o antisociale; ma tale valutazione deve essere conforme ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato, e deve riguardare una situazione di fatto effettivamente esistente.

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