Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2624 del 25 marzo 1981

ECLI:IT:CASS:1981:2624PEN

Massima

Massima ufficiale
La materialita del reato di istigazione alla corruzione si realizza in un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, conseguente ad un'azione effettiva, seria ed idonea e non vaga ed impossibile. E necessaria cioè l'azione di chi dimostri concretamente di voler dare e cui non corrisponda la reiezione da parte di colui cui l'azione è diretta. Quanto all'idoneità dell'offerta, la stessa deve essere valutata obiettivamente, in relazione al suo contenuto.

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