Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7091 del 16 luglio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:7091PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della configurabilità dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente che l'agente abbia la convinzione personale di perseguire un fine moralmente apprezzabile, ma è necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo a valori effettivamente ed intrinsecamente apprezzabili, dal punto di vista etico, riconosciuti preminenti dalla coscienza della collettività e che nulla hanno in comune col movente egoistico dell'autore del reato. (Nella specie l'imputato aveva costretto con minaccia la moglie a rinunziare alla separazione coniugale. La suprema corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante, in base al rilievo che il prevenuto aveva agito in base ad un malinteso senso dell'onore e di una esasperata convinzione di reintegrare l'ordine familiare).

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