Cassazione penale Sez. I sentenza n. 53409 del 24 novembre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:53409PEN

Massima

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Il giudice per le indagini preliminari è competente a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, avanzata dall'imputato in sede di opposizione a decreto penale di condanna. L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto dalla legge n. 67 del 2014, costituisce un nuovo procedimento speciale alternativo al giudizio, caratterizzato da un duplice profilo: da un lato, esso rappresenta una causa di estinzione del reato; dall'altro, una modalità di definizione alternativa della vicenda processuale. La disciplina processuale dell'istituto, contenuta nel Titolo V-bis del Libro VI del codice di procedura penale, individua espressamente i termini e le sedi per la presentazione della relativa richiesta, analogamente a quanto previsto per l'accesso ad altri riti alternativi, come il giudizio abbreviato e il patteggiamento. Pertanto, il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può che essere il giudice che, in ciascuna delle sedi individuate, "procede" nel procedimento. Quando la richiesta è presentata con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, il giudice competente a decidere è il giudice per le indagini preliminari, in quanto detentore del fascicolo e ancora "giudice che procede" nel procedimento. Ciò trova conferma nella previsione dell'art. 464-sexies c.p.p., che attribuisce al giudice che ha disposto la sospensione del procedimento il compito di acquisire, con le modalità stabilite per il dibattimento, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato. Pertanto, la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, spetta al giudice per le indagini preliminari e non al giudice del dibattimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. S. - Presidente

Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE CATANIA;
nei confronti di:
GIP TRIBUNALE CATANIA;
con l'ordinanza del 07/02/2017 del TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. ANTONIO BALSAMO che conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza al GIP del tribunale di CATANIA.
RITENUTO IN FATTO
Il G.i.p. del Tribunale di Catania, accogliendo la richiesta del P.M., in data 7 giugno 2016 emetteva decreto penale …

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