Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2571 del 6 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2571CIV

Massima

Massima ufficiale
Con riferimento ai contratti d`appalto d`opera pubblica, l'opera deve intendersi completata materialmente, k anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 1669 cod. civ., nella data risultante dal cd. certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 62 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (il quale prevede che "compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio con l'appaltatore, redigera`, senza ritardo, il processo verbale della loro ultimazione in doppio esemplare"), anche nel caso in cui, nonostante il rilascio del menzionato certificato, l'appaltatore abbia, successivamente, effettuato le prestazioni occorrenti per ovviare i vizi ed i difetti che il committente abbia riscontrato in sede di verifica o di collaudo e dei quali abbia preteso l'eliminazione. da vedere: Sen 23/12/1987 9641 sez 1 Civ Sen 15/12/1990 11950 sez 2 Civ

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