Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 47 del 10 gennaio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:47CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel computo dei tre giorni di ferie retribuiti, che, a norma dell'art.   119 del d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361, sono stabiliti - senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore - in favore dei lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, non si deve tener conto delle domeniche o degli altri giorni festivi caduti nel periodo delle elezioni, sicche` il lavoratore, che abbia partecipato alle funzioni elettorali in tali giorni, ha diritto ad un correlativo prolungamento delle ferie stesse per altri corrispondenti giorni lavorativi, contigui al periodo elettorale, o alla percezione dell'indennita` sostitutiva per ferie non godute; detta disciplina non e` in contrasto ne` con il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto non si risolve in un trattamento di privilegio per i dipendenti che lavorano a settimana corta rispetto a quelli il cui orario settimanale e` distribuito in un arco piu` lungo, ne` con l'art. 36 della costituzione.  conforme: Sen 07/07/1987 5909 sez L Civ

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