Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2271 del 11 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:2271PEN

Massima

Massima ufficiale
A norma dell'art. 201, comma ultimo, cod. PROC.PEN., in ogni caso di impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nell'indicazione chiara di una determinata censura con la correlativa precisazione della parte del provvedimento, che deve essere perfettamente identificabile, affetta dal vizio che si deduce, nonché nella enunciazione delle regioni sulle quali si intende fondare la censura. Soltanto in tal modo il giudice del gravame è posto in condizione di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al provvedimento impugnato. Alla stregua di tali principi è pertanto generico il motivo con cui si deduce che "i giudici di secondo grado non hanno per nulla preso in esame le istanze, eccezioni e deduzioni difensive fissate nei motivi di appello. (Sulla nozione di specificità.

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