Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7344 del 25 giugno 1988

ECLI:IT:CASS:1988:7344PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato previsto dall'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283, che riguarda la pubblicita` ingannevole, attuata attraverso accorgimenti tali da sorprendere la buona fede degli acquirenti circa la natura, la sostanza, le qualita`, le proprieta` nutritive ovvero gli effetti medicamentosi degli alimenti posti in commercio, e` escluso dalla depenalizzazione in base all'art. 34 della legge n. 689 del 1981, che non e` stato abrogato dal d.p.r. 18 marzo 1982 n. 322, emanato per dare attuazione ad alcune direttive comunitarie in tema di etichettatura delle sostanze alimentari.   da vedere: [p84\10729] [p85\06174]

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