Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12987 del 3 dicembre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:12987CIV

Massima

Massima ufficiale
al fallito personalmente non compete alcun potere di impugnativa in ordine all'ammissione dei crediti al passivo, neanche attraverso il rimedio generale di cui all'art. 26 della legge fallimentare, in tema di reclamabilità dei decreti del giudice delegato, in quanto tale norma, fa espressamente salve le disposizioni contrarie, fra le quali non possono non ricomprendersi senza che ciò violi l'art. 24 della costituzione - le disposizioni della medesima legge che escludono la personale legittimazione del fallito all'esercizio del suddetto potere. (v. sent. n. 222/84, corte cost.) (v. sent. n. te cost.) (v. sent. n. 141/70, corte cost.).

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