Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8987 del 23 agosto 1988

ECLI:IT:CASS:1988:8987PEN

Massima

Massima ufficiale
Per pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 n. 1 c. p. deve intendersi qualunque persona che, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o non, esercita una pubblica funzione, intesa questa in senso oggettivo o funzionale e non soggettivo. Ne consegue che tale deve considerarsi il sanitario che presta la sua opera professionale in favore di coloro che possono fruire dell'assistenza pubblica, in quanto svolge un`attivita` che oltre ad essere connotata intrinsecamente da un evidente interesse pubblico, quale e` quello della tutela alla salute, e` a lui attribuita dall'ordinamento dello stato con la conseguente efficacia di impegnare, attraverso le sue indicazioni, l'ente mutualistico all'erogazione di determinate prestazioni. Ne discende ulteriormente che integra il delitto di cui all'art. 479 c. p. la falsa attestazione, compiuta dal medico stesso, in ordine all'esecuzione, in realta` non avvenuta, di una certa prestazione.   da vedere: [p85\06833] [p74\04838]  conforme: Sen 27/06/1987 7761 sez 2 Pen

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