Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2421 del 15 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:2421PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini del delitto previsto dall`art. 479 cod. pen., la cartella clinica rientra nella categoria degli atti pubblici, ove sia redatta dal medico di un ospedale pubblico, essendo caratterizzata dalla produttivita` di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonche` dalla documentazione di attivita` compiute dal pubblico ufficiale che redige l`atto. Ne` essa perde tale qualifica se manchi della sottoscrizione, salvo che non esista la possibilita` di identificarne l`autore e sempre che la legge non richieda "ad substantiam" la sottoscrizione stessa, poiche` tale requisito concerne l`integrita` formale dell`atto e non gia` la sua esistenza giuridica e la sua validita`.    da vedere: [p83\09423] [p75\09872]

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