Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 18451 del 19 settembre 2005

ECLI:IT:CASS:2005:18451CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, alle Sezioni Unite della S.C. non è consentito sindacare sul piano del merito le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte medesima limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato, in quanto immune dai predetti vizi, la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale aveva irrogato la sanzione disciplinare dell'ammonimento ad un magistrato, presidente di sezione del tribunale, il quale, tra l'altro, aveva fatto apparire come esercitati dal collegio provvedimenti, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, che invece erano stati adottati dal medesimo individualmente).

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