Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7890 del 20 luglio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:7890CIV

Massima

Massima ufficiale
E` valida ed efficace la clausola dello statuto di una societa` per azioni che, subordinando il trasferimento delle azioni all'autorizzazione del consiglio d`amministrazione (c.d. clausola di gradimento), non indichi criteri prestabiliti in ordine all'esercizio di tale potere, ma prescriva l'obbligo per l'organo sociale di designare, in caso di rifiuto, altri acquirenti delle azioni. Infatti una simile previsione e` idonea a contemperare le due esigenze che sono alla base della disciplina del gradimento - quale recepita dall'art. 22 della legge 4 giugno 1985 n. 281 - e cioe` quella di evitare che il socio si trovi nell'impossibilita` di porre fine alla sua partecipazione alla societa` e quella di tutelare l'interesse di quest`ultima, precludendo l'ingresso in essa a persone o gruppi che, come concorrenti o speculatori, possano fare il danno e non l'interesse della societa`.   da vedere: [s82\05567] [s78\02365] [s76\04432]

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