Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9563 del 2 marzo 2018

ECLI:IT:CASS:2018:9563PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato è inammissibile, in quanto la legge n. 103 del 2017 ha escluso tale facoltà, prevedendo che il ricorso debba essere in ogni caso sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Tale modifica normativa, intervenuta poco prima della proposizione del ricorso e che ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite, esclude profili di colpa del ricorrente che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle Ammende. Il principio di diritto che emerge è che il ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione straordinario, è soggetto a requisiti di forma e di legittimazione stabiliti dalla legge, la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, senza che ciò comporti necessariamente una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, qualora la causa di inammissibilità derivi da una recente modifica normativa non ancora pienamente metabolizzata. La tutela del diritto di difesa e del giusto processo impone di valutare con particolare attenzione le circostanze che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso, al fine di evitare un'applicazione automatica e sproporzionata delle conseguenze sanzionatorie.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente

Dott. SARACENO ((omissis)) - rel. Consigliere

Dott. BINENTI Roberto - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 27/09/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa SARACENO ((omissis))A;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO FRANCESCO MAURO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame e' stato proposto personalmente dall'interessato.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono pero' successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata…

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