Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2062 del 19 dicembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:2062PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 250 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) prevede la "revoca" dei provvedimenti sulla libertà personale disposta anteriormente alla data in vigore del codice qualora non ricorrano i presupposti indicati nell'ultima parte del comma primo dello stesso articolo. Tale revoca può essere effettuata soltanto dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Non è pertanto possibile, in sede di controllo di legittimità, procedere all'annullamento di un provvedimento emesso ed incensurabile alla luce della disciplina vigente al momento della sua emissione, né è possibile, sempre in sede di legittimità, provvedere ad una revoca che presuppone una valutazione di merito preclusa in cassazione.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.