Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2062 del 19 dicembre 1989
ECLI:IT:CASS:1989:2062PEN
Massima
Massima ufficiale
L'art. 250 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) prevede la "revoca" dei provvedimenti sulla libertà personale disposta anteriormente alla data in vigore del codice qualora non ricorrano i presupposti indicati nell'ultima parte del comma primo dello stesso articolo. Tale revoca può essere effettuata soltanto dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Non è pertanto possibile, in sede di controllo di legittimità, procedere all'annullamento di un provvedimento emesso ed incensurabile alla luce della disciplina vigente al momento della sua emissione, né è possibile, sempre in sede di legittimità, provvedere ad una revoca che presuppone una valutazione di merito preclusa in cassazione.
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