Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14724 del 12 aprile 2011

ECLI:IT:CASS:2011:14724PEN

Massima

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Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, previsto dall'art. 314 c.p.p., comma 1, può essere escluso dalla sussistenza di una "colpa grave" del richiedente, da valutarsi sulla base di una condotta che, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza o inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, abbia costituito una non voluta, ma prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e dell'adozione o del mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Tale valutazione deve essere condotta dal giudice della riparazione in modo autonomo e indipendente rispetto all'accertamento della responsabilità penale, esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. La mera strategia processuale del silenzio, pur in sé legittima, può rilevare come condotta ostativa ex art. 314 c.p.p. solo quando l'interessato era a conoscenza di dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi od il protrarsi della privazione della libertà. Il giudice della riparazione ha l'obbligo di fornire, al riguardo, congrua e corretta motivazione, suscettibile di sindacato da parte del giudice di legittimità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. BRUSCO ((omissis)) - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere

Dott. CASELLA ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE C/;

2) NA. AN. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 142/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 26/03/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

lette le conclusioni del PG Dott. ((omissis)) che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catania.

IN FATTO E IN DIRITTO

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