Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 318 del 21 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:318PEN

Massima

Massima ufficiale
L'istanza tendente ad ottenere la revoca della misura cautelare, o comunque la cessazione della stessa, non può essere ricondotta nella categoria dei mezzi di impugnazione. Si tratta, infatti, della sollecitazione di un provvedimento che il giudice potrebbe prendere di ufficio ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., rivolto allo stesso organo che aveva adottato la misura o a quello precedente. Diversa è la caratteristica del gravame, attraverso il quale viene richiesta una nuova valutazione degli elementi di fatto o delle questioni di diritto ad un giudice che riveste la competenza funzionale per farlo. Ne consegue che la proposizione di una istanza di revoca della misura cautelare non rende inammissibile una contemporanea o successiva richiesta di riesame esperita ai sensi dell'art. 309 cod. proc. PEN..

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