Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9238 del 27 giugno 1990

ECLI:IT:CASS:1990:9238PEN

Massima

Massima ufficiale
Sussiste il reato di cui all'articolo 734 codice penale quando siano distrutte o alterate le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorita`. Non occorre la materiale ed irreparabile distruzione in senso fisico delle componenti strutturali, naturali e culturali, del paesaggio, ma e` sufficiente una alterazione, che ne comporti il deturpamento, anche se realizzata senza costruzioni, demolizioni, distruzione di vegetazione, sbancamenti, ecc. bensi` con l'aggiunta di elementi che rompano l'equilibrio delle varie componenti, come accade nel caso delle apposizioni di cartelli pubblicitari, di antenne paraboliche od altro. E` detto chiaramente, infatti, che l'alterazione delle bellezze naturali puo` avvenire "in qualsiasi altro modo", sicche` le condotte elencate nell'articolo 734 c. p. sono soltanto le piu` frequenti (costruzioni o demolizioni), ma non le uniche. (nella specie, relativa alla installazione di grandi antenne paraboliche di una emittente televisiva su un edificio del centro storico di erice, e` stata ravvisata la violazione dell'art. 734 citato)

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