Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3115 del 1 aprile 1987

ECLI:IT:CASS:1987:3115CIV

Massima

Massima ufficiale
Al fine della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale (sempreche` tale sospensione non sia automatica per effetto della adozione di provvedimenti restrittivi della liberta` personale del magistrato medesimo), la sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura deve valutare l`opportunita` della suddetta misura, in relazione alla gravita` dell`imputazione, ma non anche riscontrare, nemmeno in via delibativa, la fondatezza della imputazione stessa o la regolarita` del processo penale, trattandosi di indagine riservata al giudice penale (diversamente dal caso di sospensione in pendenza di procedimento disciplinare, ove alla suddetta sezione spetta anche di delibare la consistenza dello addebito).   da vedere: [s77\03254] [s76\03732]

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