Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6334 del 27 giugno 1981

ECLI:IT:CASS:1981:6334PEN

Massima

Massima ufficiale
L'amnistia propria estingue il reato al pari della prescrizione. Nell'ipotesi in cui le due cause estintive concorrano, trova applicazione quella intervenuta per prima. A norma dell'art. 12 D.P.R. 3 agosto 1978 n. 405, il giudice penale dell'impugnazione è tenuto, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per amnistia, a pronunciarsi sul gravame ai soli effetti delle statuizioni, che concernono gli interessi civili. (Conf. mass. nn. 145730/80, 145494/80, 145340/80 ed ivi citate, inoltre 144858/80, 142292/79, 137060/77, 123057/73, 106184/67; sulla seconda parte contra: massime nn. 148258/81, 144631/80, 088676/74).

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