Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 443 del 7 aprile 1999

ECLI:IT:CASS:1999:443PEN

Massima

Massima ufficiale
Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della pubblica amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 ss. del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). In particolare, dalle disposizioni contenute nelle norme anzidette discende che al custode del cimitero sono attribuiti compiti di vigilanza del cimitero medesimo e di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri. Tali compiti, se non valgono all'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale al custode, implicano ambiti concettuali di responsabilità e cognizione normativa, onde, dovendosi escludere tali attività dal quadro delle semplici mansioni di ordine o di prestazioni di opera meramente materiale, deve concludersi che al detto custode va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C.P. (Fattispecie in tema di reato di cui all'art. 323 C.P.).

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