Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9925 del 9 novembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:9925PEN

Massima

Massima ufficiale
Sussiste nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio per mancanza di sottoscrizione (nella specie del presidente del tribunale e del cancelliere) soltanto quando non sia possibile stabilire da quale autorità l'atto promana. Ne deriva che quando nella copia del decreto di citazione notificato all'imputato sono indicati l'ufficio giudiziario e l'organo che ha emanato l'atto stesso, l'omissione della sottoscrizione non dà luogo ad alcuna nullità.

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