Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6358 del 27 maggio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:6358PEN

Massima

Massima ufficiale
L`autorizzazione sanitaria prevista dall`art. 2 legge 30 aprile 1962, n.  283 avente ad oggetto la disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande, ha effetto limitatamente alla produzione delle sostanze alimentari per le quali e` stata rilasciata sicche` l`interessato non puo` estenderne l`ambito oltre i limiti oggettivi che ad essa competono e che sono segnati da criteri precostituiti. Pertanto, commette violazione della norma l`esercente di un chiosco-bar il quale, munito di autorizzazione per la somministrazione di prodotti da bar, effettui la preparazione anche di cibi cotti quali hamburger, "brat-wurstel" e patate fritte.  La cottura costituisce infatti un processo di trasformazione fisico-chimica per la quale non e` sufficiente l`autorizzazione gia` posseduta, richiedendosi l`ulteriore autorizzazione propria degli esercizi di ristorazione. Non e` necessaria invece apposita ulteriore autorizzazione nel caso in cui la somministrazione della sostanza alimentare richieda eventualmente un`attivita` di semplice riscaldamento.

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