Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1336 del 1 febbraio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:1336PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di istigazione alla corruzione è reato di mera condotta per la cui consumazione è assolutamente ininfluente il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione. Pertanto, stabilita la serieta dell'offerta o della promessa e l'idoneità della stessa ad indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio con un giudizio ex ante che tenga conto della entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e la posizione economica dello stesso, ossia la rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale si che sorga il pericolo dell'accettazione dell'offerta, non ha alcuna rilevanza che il fine propostosi dall'agente abbia maggiori o minori probabilità di essere raggiunto. (Nella specie erano state promesse ingenti somme di danaro da un detenuto ad un agente di custodia in cambio di attrezzi utili al fine di realizzare una evasione).

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