ECLI:IT:CASS:2002:21525PEN
T. R. e C. P. erano chiamati a rispondere dei reati di cui agli artt. 367, 495, 483 e 640 c.p. perché si facevano rilasciare una falsa carta di identità, poi dichiarata smarrita, con le generalità del C. e la fotografia del T., per consentire a quest'ultimo di partecipare all'esame di bilinguismo al posto del C.
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza emessa il 19 gennaio 2000, assolveva i due imputati dal delitto di truffa e li condannava per quelli previsti dagli artt. 483 e 495 c.p.
La Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza emessa il 3 marzo 2001, dichiarava non doversi procedere contro il T. per essere i reati estinti per prescrizione e rigettava l'appello proposto dal C.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione C. P., il quale, tramite il suo difensore, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inosservanza di norma processuale e precisamente dell'art. 81 c.p.p., perché, pur essendo stato dichiar…
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