Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4173 del 26 novembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:4173PEN

Massima

Massima ufficiale
Il procedimento di riesame delle misure cautelari reali deve svolgersi nel contraddittorio di tutte le parti processuali, e quindi anche della parte civile.  Ne consegue che, in caso di omesso avviso della data di udienza alla parte civile, l`intera procedura e` viziata di nullita` per violazione dei diritti della difesa, a nulla rilevando che il sesto comma dell`art. 324 cod. proc. pen. indichi "il difensore" al singolare, e non al plurale, essendo evidente che in tal modo non si e` inteso circoscrivere il contraddittorio al solo difensore dell`imputato, ma salvaguardarlo anche per le altre parti del procedimento.     conforme: Sen 17/03/1992 2981 sez 4 Pen

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