Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2644 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:2644SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive realizzate in assenza di titoli autorizzativi su area sottoposta a vincolo paesaggistico, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. L'onere della prova in ordine alla risalenza e consistenza delle opere edilizie contestate, ai fini dell'ammissione a procedure di condono, incombe sul soggetto destinatario della sanzione, che deve fornire gli elementi di prova nella sua disponibilità. In assenza di idonea prova, l'amministrazione non è tenuta a sospendere il procedimento sanzionatorio. 2. In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, anche se riconducibili a categorie di opere minori, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. Pertanto, l'amministrazione ha l'obbligo di ordinarne la demolizione, senza che sia possibile distinguere tra opere pertinenziali e non, o tra opere soggette a permesso di costruire e opere realizzabili con denuncia di inizio attività. 3. L'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 è un atto dovuto e vincolato, che non richiede il previo esperimento delle garanzie partecipative del procedimento amministrativo, in quanto l'amministrazione non ha margini di discrezionalità. 4. Il dirigente dell'ufficio tecnico comunale è competente ad adottare l'ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate in assenza di titoli in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza necessità di acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata. 5. La sanzione demolitoria non può essere evitata in quanto l'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 consente di escludere tale sanzione solo per gli interventi passibili di accertamento di compatibilità paesaggistica, che non ricorrono nel caso di opere che hanno creato volumi e superfici aggiuntivi. 6. L'amministrazione non ha l'obbligo di dare contezza dell'interesse pubblico alla demolizione, in quanto l'incidenza degli interventi su territorio protetto è di per sé sufficiente a giustificare l'esercizio del potere sanzionatorio.

Sentenza completa

N. 06748/2009
REG.RIC.

N. 02644/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06748/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6748 del 2009, proposto da:
Salvato Emma e Morici Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Di Meglio, presso il cui studio è eletto domicilio in Ischia (Na) e pertanto, ex art. 25, comma 1, cod. proc. amm., da intendersi, per gli atti e gli effetti del presente ricorso, presso la segreteria di questo Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio;

contro

Comune di Ischia, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso e giusta delibera di giunta comunale n. 92 del 15 aprile 2010, dall’avv. Daniele Mazzella, presso il cui studio in Ischia è el…

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