Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5152 del 2 giugno 1983

ECLI:IT:CASS:1983:5152PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di esportazione o di tentata esportazione di valuta senza la prescritta autorizzazione postula, sotto il profilo soggettivo, un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole della liceità del fatto, e, sotto il profilo oggettivo, il possesso della valuta e, per quanto attiene ai titoli di credito, la mera possibilità della loro messa in circolazione all'estero.

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