Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 7975 del 2021

ECLI:IT:TARNA:2021:7975SENT

Massima

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Il proprietario di un'area o di un fabbricato confinante con l'immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio è titolare di un interesse differenziato e qualificato all'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell'organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni. Pertanto, il silenzio serbato dall'amministrazione comunale sull'istanza e sulla successiva diffida del proprietario confinante integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a. La mancata emanazione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), frustra in ogni caso il soddisfacimento dell'interesse pretensivo azionato dall'istante, dapprima in sede procedimentale e, in seguito, con la domanda giudiziale. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione comunale non provveda ad emanare un provvedimento espresso in riscontro all'istanza formulata dal proprietario confinante, il giudice amministrativo può disporre l'adozione delle misure più idonee, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/12/2021

N. 07975/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03889/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3889 del 2021, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Forio, non costituito in giudizio;

nei confronti

((omissis)), non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza prot. 29570 del 1 ottobre 2020 e per l’eccertamento dell’obbligo di provvedere da parte del Comune, con condanna al rilascio di un provvedimento espresso e con istanza di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottempe…

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