Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3107 del 10 ottobre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:3107PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiche` nessuna norma prescrive ne` che i verbali di intercettazione telefonica (tanto meno la trascrizione e la traduzione del contenuto dei colloqui registrati) deve essere depositato a disposizione del difensore prima dell`emissione di un provvedimento restrittivo della liberta` personale ne` che tale deposito debba avvenire in un momento immediatamente successivo, il pubblico ministero, quando richiede l`applicazione di una misura di cautela personale non e` tenuto ad esibire tale documentazione, ancorche` gli elementi indizianti, posti a fondamento della richiesta, emergano dalle intercettazioni.  Ne` il detto deposito e` prescritto nel procedimento davanti al giudice del riesame della misura cautelare, in quanto, a norma dell`art.  309, quarto comma, cod. proc. pen., il pubblico ministero deve trasmettere al Tribunale della liberta` gli atti da lui esibiti al momento della richiesta di applicazione della misura. (V. Sez. Feriale, 30 luglio 1992, Agostino).    conforme: Sen 20/03/1991 3522 sez 6 Pen

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