Consiglio di Stato sentenza n. 4951 del 2016

ECLI:IT:CDS:2016:4951SENT

Massima

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La concessione demaniale marittima ha ad oggetto le opere in essa specificamente indicate e la realizzazione di opere diverse, non autorizzate, rende le stesse abusive sotto il profilo demaniale, a prescindere dalla loro rilevanza urbanistico-edilizia. Pertanto, qualsiasi variazione alle opere o alle modalità di esercizio della concessione deve essere previamente autorizzata dall'autorità demaniale competente, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, anche qualora gli interventi realizzati abbiano scarsa o nulla incidenza sul piano abilitativo urbanistico-edilizio. L'assenso demaniale e quello urbanistico-edilizio perseguono interessi pubblici diversi, sicché la concentrazione delle relative competenze in capo ad un unico soggetto (il Comune) non esclude la necessità della verifica abilitativa sotto entrambi i profili. Pertanto, l'amministrazione può legittimamente ordinare lo sgombero di qualsiasi opera non contemplata nel titolo autorizzatorio demaniale, in quanto costituente "innovazione non autorizzata" ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione. Ciò vale anche per opere di modesta entità, come recinzioni o modifiche alla distribuzione di cabine e servizi igienici, in quanto qualsiasi variazione al contenuto della concessione demaniale deve essere previamente autorizzata, a prescindere dalla rilevanza urbanistico-edilizia delle stesse. Ove il titolo edilizio contenga prescrizioni relative al rispetto di distanze o altre condizioni imposte per ragioni di tutela demaniale, il mancato rispetto di tali prescrizioni legittima l'ordine di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi, non potendo il privato eccepire in tale sede la irragionevolezza o l'impossibilità di adempimento di tali condizioni, le quali avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnate in sede di rilascio del titolo edilizio.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/11/2016

N. 04951/2016REG.PROV.COLL.

N. 04850/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4850 del 2010, proposto da:
La Lampara S.n.c. di Ammazzaloroso e Tamburro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) C.F. VGNDNL62M11H501W, ((omissis)) C.F. CRCGLI56D19G482R, con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, viale Angelico 103;

contro

Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) C.F. DFLMRC70B28Z133H, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappr…

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