Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9423 del 11 novembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:9423PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di falso documentale, nell'ipotesi di falso materiale per alterazione, postula l'esistenza di un atto definitivamente formato. Fino a quando l'atto resta nell'ambito della legittima facoltà di disposizione del suo autore, non è configurabile un falso per alterazione ad opera di quest'ultimo, mentre il falso è configurabile se l'alterazione viene compiuta da un terzo. Invero, l'alterazione ad opera dell'autore diventa illecita quando l'atto esce dalla sua sfera di disponibilità.

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