Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 919 del 2010

ECLI:IT:TARSAR:2010:919SENT

Massima

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Il proprietario di un'area in cui sono stati abbandonati rifiuti non può essere obbligato alla loro rimozione in assenza di accertamento della sua responsabilità a titolo di dolo o colpa per la violazione degli obblighi di vigilanza e controllo sul fondo. Il principio di diritto enunciato nella sentenza è che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997, le sanzioni ivi previste, tra cui l'obbligo di rimozione dei rifiuti, possono essere irrogate al proprietario dell'area solo quando la violazione sia a quest'ultimo imputabile a titolo di dolo o colpa. Nel caso di specie, il Tribunale Amministrativo Regionale ha rilevato che l'amministrazione comunale non aveva accertato se l'abbandono dei rifiuti potesse essere ricondotto a una condotta commissiva od omissiva del consorzio proprietario, comportante la violazione di obblighi di vigilanza e controllo. In assenza di tale accertamento, l'ordinanza sindacale che imponeva la rimozione dei rifiuti al consorzio in quanto proprietario dell'area è stata annullata per violazione di legge. La massima giuridica sintetizza tale principio in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e senza riferimenti al caso specifico. Essa esprime il principio fondamentale secondo cui il proprietario di un'area non può essere obbligato alla rimozione di rifiuti abbandonati in assenza di una sua responsabilità soggettiva accertata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 729 del 2002, proposto da:
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese (attualmente Consorzio Industriale Provinciale Oristanese – C.I.P.OR.), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Gi.Ma.La., con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Il Comune di ((omissis)), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. An.Ma.Le., con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del sindaco n. 11 del 15 maggio 2002, con la quale è stato ordinato al consorzio ricorrente di provvedere alla rimozione dei rifiuti rinvenuti in agro di ((omissis)) entro il termine di 1…

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