Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 857 del 2017

ECLI:IT:TARVEN:2017:857SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo, anche se legittimamente adottato, può essere successivamente revocato dall'amministrazione procedente, determinando la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso il medesimo provvedimento. In tal caso, le spese di giudizio devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in considerazione della fondatezza originaria del ricorso, fermo restando il limite della liquidazione già effettuata in sede cautelare. Il provvedimento amministrativo, anche se legittimamente adottato, può essere successivamente revocato dall'amministrazione procedente, determinando la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso il medesimo provvedimento. In tale ipotesi, le spese di giudizio devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in considerazione della fondatezza originaria del ricorso, fermo restando il limite della liquidazione già effettuata in sede cautelare. Il giudice, infatti, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, deve valutare la fondatezza del ricorso e, ove ne ricorrano i presupposti, condannare l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, anche in assenza di una pronuncia di merito, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato revocato nelle more del giudizio, in quanto l'interesse fatto valere con il ricorso deve ritenersi soddisfatto, con conseguente cessazione della materia del contendere. Ciò al fine di evitare che l'amministrazione possa sottrarsi alle conseguenze della propria condotta illegittima, semplicemente revocando il provvedimento impugnato. Pertanto, il giudice, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, deve valutare la fondatezza originaria del ricorso e, ove ne ricorrano i presupposti, condannare l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, anche in assenza di una pronuncia di merito, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/09/2017

N. 00857/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00957/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Venezia, San Polo 2580;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, domiciliata in Venezia, ((omissis)), 63;
-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Inter…

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