Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5247 del 28 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5247PEN

Massima

Massima ufficiale
Quando un documento è composto di più parti, che abbiano autonoma vita funzionale, deve a ciascuna di esse riconoscersi la natura che le è propria, secondo le rispettive sue caratteristiche, di atto pubblico o privato, di certificato o di attestato. Pertanto la ricevuta di versamento, nel caso di pagamento mediante conto corrente postale, della tassa automobilistica, documenta una attività svolta personalmente dall'ufficiale delle poste e costituisce prova dell'avvenuto pagamento della tassa. Per contro, il disco- contrassegno, ossia il tagliando destinato ad essere esposto sulla parte anteriore del veicolo, serve soltanto a fornire l'indicazione visibile dell'esistenza dell'atto che documenta l'adempimento dello obbligo. Ne consegue che, mentre la ricevuta rientra nella tutela dell'art. 476 cod. pen., e più precisamente, trattandosi di atto scaturente dall'esercizio della potestà certificativa del pubblico ufficiale redigente, nella tutela del secondo comma di detto articolo, viceversa il disco, quale documento che fa riferimento al contenuto dell'atto di riscossione, si immette nella categoria degli attestati del contenuto di atti ex art. 478 cod. PEN..

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