Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 514 del 2020

ECLI:IT:TARLE:2020:514SENT

Massima

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Il provvedimento di revoca dell'assegnazione di un lotto di terreno in una zona P.I.P. (Piano per gli Insediamenti Produttivi) è legittimo qualora l'assegnatario non abbia presentato il progetto per la realizzazione dello stabilimento sul lotto assegnato entro il termine di un anno dalla stipula della convenzione, come previsto dall'art. 14 della convenzione stessa, né abbia dato inizio ai lavori di costruzione entro un anno dal rilascio della concessione edilizia, senza che ricorrano cause di forza maggiore. La previsione della "gradualità dell'intervento" di cui all'art. 15 della convenzione, che consente alle imprese con più lotti assegnati di realizzare lo stabilimento in modo graduale, non esime l'assegnatario dall'obbligo di presentare il progetto per ciascun lotto entro il termine di un anno dalla stipula della convenzione, come richiesto dall'art. 14. Pertanto, il mancato deposito del progetto edilizio per uno dei lotti assegnati, pur in presenza di interventi realizzati sull'altro lotto, legittima il Comune a revocare l'assegnazione del lotto per il quale non è stato presentato alcun progetto, in applicazione della previsione convenzionale. Il lungo decorso del tempo prima dell'adozione del provvedimento di revoca non può costituire circostanza idonea a privare il Comune del potere di revoca attribuitogli dalla convenzione, in quanto ciò comporterebbe il paradossale risultato di sanare una situazione di inadempimento dell'assegnatario in virtù della mera inerzia del Comune, a discapito dell'interesse pubblico allo sviluppo delle aree industriali. L'assegnatario, infatti, non può vantare un legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione giuridica consolidatasi nel tempo, essendo a conoscenza degli obblighi convenzionali che si era impegnato a rispettare. Infine, il diniego di un permesso di costruire relativo a un lotto revocato all'assegnatario è legittimo, in quanto l'assegnatario non ha più la disponibilità di tale lotto e, pertanto, non può richiedere un permesso di costruire su di esso.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/05/2020

N. 00514/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00545/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 545 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Miceli Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Michele Bonsegna e Serena Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonsegna in Lecce, via Zanardelli n. 60;

contro

Comune di Corigliano d’Otranto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Aventaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;

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