Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3725 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:3725SENT

Massima

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Il temporaneo accreditamento di una struttura sanitaria privata con il Servizio Sanitario Regionale può essere risolto dall'Azienda Sanitaria Locale competente qualora l'attività assistenziale sia stata sospesa per un periodo superiore a sei mesi, anche se la sospensione sia stata comunicata dalla struttura privata per motivate esigenze. La legge regionale n. 15/2002, all'art. 25 comma 4, prevede infatti che la sospensione dell'attività convenzionata non possa comunque superare i sei mesi, pena la risoluzione definitiva del rapporto di accreditamento, senza possibilità di proroga. Tale previsione normativa, volta a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie nell'interesse pubblico, non contrasta con i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica privata, di difesa e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto risponde a esigenze di ragionevolezza e proporzionalità. L'Azienda Sanitaria, pertanto, è tenuta a risolvere il rapporto di accreditamento qualora la sospensione dell'attività si protragga oltre il termine semestrale, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali in merito alla sussistenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico, trattandosi di attività amministrativa vincolata dalla legge. La risoluzione del rapporto, in tal caso, non richiede la previa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto il procedimento è avviato d'ufficio e non su istanza di parte.

Sentenza completa

N. 06276/2010
REG.RIC.

N. 03725/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06276/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6276 del 2010, proposto da:
FISIO-THERAPIC CENTER S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)), con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Posillipo n. 394;

contro

- A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO, rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)) dell’Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata presso la sede della Regione Campania in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
- REGIONE CAMPANIA, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) della delibera commissariale dell’ASL Napoli 1 Centro n. 1417 del 30 luglio 2010, con la quale è stato risolto il rapporto di temporan…

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