Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 15843 del 7 luglio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:15843CIV

Massima

Massima ufficiale
La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria, avverso la medesima sentenza, separatamente, in via principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima.

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