Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20372 del 25 maggio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:20372PEN

Massima

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La partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p. postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già uno "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'agente "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 c.p.p., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275 c.p.p., comma 3, detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari. La presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di determinate persone che versino in particolari condizioni, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma 3 del medesimo articolo prevista ove si proceda per determinati reati, ma la condizione di assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli sussiste, oltre che nel caso di decesso di quest'ultima, solo in presenza di una grave inabilità, indipendente dalla sua volontà, essendo insufficiente una situazione di mera difficoltà.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V. S. - Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere

Dott. PILLA Egle - Consigliere

Dott. BORRELLI Paola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PILLA EGLE;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ODELLO LUCIA che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 1 febbraio 2022, il Tribunale di L'Aquila, sezione del Riesame, ha rigettato l…

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