Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 1020 del 2018

ECLI:IT:TARPIE:2018:1020SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente a ottenere l'annullamento degli atti impugnati determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle censure originariamente dedotte. In tali casi, il giudice amministrativo non entra nel merito della controversia, ma si limita a prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della peculiare modalità di definizione del giudizio. La massima giuridica che può essere formulata è la seguente: Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Il venir meno dell'interesse della parte ricorrente a ottenere l'annullamento degli atti impugnati determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle censure originariamente dedotte. In tali casi, il giudice amministrativo non entra nel merito della controversia, ma si limita a prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della peculiare modalità di definizione del giudizio. Il principio di diritto espresso nella massima è che il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente comporta l'improcedibilità del ricorso amministrativo, senza che il giudice debba entrare nel merito della controversia, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Tale principio è applicabile a tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, la parte ricorrente perda il proprio interesse originario all'annullamento degli atti impugnati.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/09/2018

N. 01020/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00571/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 571 del 2013, proposto da
((omissis)) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Torino, via Bligny, 15;

contro

Provincia di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Torino, corso Inghilterra, 7/9;

per l'annullamento

delle note della Provincia di Torino, Area Viabilità - Servizio Esercizio Viabilità - prot. n. 52662 pratic…

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