Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 7199 del 2012

ECLI:IT:TARLAZ:2012:7199SENB

Massima

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Il rilascio di una concessione demaniale da parte della Pubblica Amministrazione è legittimo solo se il richiedente ha presentato una regolare istanza ai sensi della normativa vigente, mentre è illegittimo il provvedimento concessorio adottato in favore di un soggetto che occupi abusivamente il bene demaniale senza aver previamente avanzato alcuna domanda di concessione. Pertanto, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'irricevibilità del ricorso avverso il provvedimento concessorio, qualora risulti che il ricorrente sia stato tempestivamente messo a conoscenza dell'atto impugnato e non abbia proposto impugnazione entro il termine decadenziale previsto dalla legge. In tali ipotesi, le spese di giudizio devono essere poste a carico del ricorrente soccombente. La Pubblica Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, può legittimamente rilasciare concessioni demaniali a soggetti che ne abbiano fatto regolare richiesta, nel rispetto della normativa di settore, senza che ciò determini un'illegittima lesione della sfera giuridica di eventuali controinteressati che occupino abusivamente il bene demaniale. Il giudice amministrativo, pertanto, è tenuto a dichiarare l'irricevibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento concessorio, qualora risulti che il ricorrente non abbia tempestivamente impugnato l'atto entro il termine decadenziale previsto dalla legge, nonostante sia stato posto in condizione di averne piena conoscenza. La legittimità del provvedimento concessorio adottato dalla Pubblica Amministrazione è subordinata alla previa presentazione di una regolare istanza da parte del richiedente, in conformità alla normativa di settore. Pertanto, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'irricevibilità del ricorso avverso il provvedimento concessorio, qualora risulti che il ricorrente, pur essendo stato tempestivamente messo a conoscenza dell'atto impugnato, non abbia proposto impugnazione entro il termine decadenziale previsto dalla legge. In tali ipotesi, le spese di giudizio devono essere poste a carico del ricorrente soccombente, in applicazione del principio della soccombenza.

Sentenza completa

N. 04657/2012
REG.RIC.

N. 07199/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04657/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4657 del 2012, proposto da:
Dottarelli Tonino, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Conticelli e Cesare Cardoni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, situato in Roma, via dei Gracchi n. 209;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rita Santo ed elettivamente domiciliata presso il difensore nella sede dell’Avvocatura dell’Ente, situata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

nei confronti di

Angelo Loreti, rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Corsale, con domicilio eletto …

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