Consiglio di Stato sentenza n. 228 del 2024

ECLI:IT:CDS:2024:228SENT

Massima

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La concessione cimiteriale perpetua rilasciata prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto n. 1880 del 1942 non può essere unilateralmente dichiarata scaduta dall'Amministrazione comunale, in assenza di un provvedimento di secondo grado adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali e con il riconoscimento dell'indennizzo economico previsto dalla legge. La natura perpetua della concessione, espressamente prevista dal Regolamento comunale vigente all'epoca del rilascio, non può essere incisa da successivi interventi normativi o regolamentari in peius, in quanto il rapporto concessorio si è già perfezionato e consolidato, configurando una situazione giuridica soggettiva tutelata. Pertanto, l'Amministrazione comunale non può pretendere il rinnovo della concessione e il pagamento di somme a tale titolo, dovendo invece riconoscere la perpetuità del diritto acquisito dal concessionario originario e dai suoi aventi causa. La cessione del diritto di concessione a terzi, pur essendo vietata dalla normativa successiva, non determina la decadenza della concessione, in assenza di un provvedimento espresso dell'Ente in tal senso, adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali. L'interesse a ricorrere sorge solo con l'atto di diffida al pagamento per la presunta scadenza della concessione, essendo privi di immediata lesività gli atti precedenti meramente ricognitivi della situazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/01/2024

N. 00228/2024REG.PROV.COLL.

N. 03140/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2019, proposto dal Comune di Pescopagano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Albanese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Margherita De Nittis in Roma, via Telegono, n. 31/B,

contro

la signora Giustina Naborre, non costituita in giudizio;
i signori Giuseppe Cignarella e Mariangela Cignarella, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Araneo e Michele Spalla, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la B…

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