Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 245 del 2023

ECLI:IT:TARLE:2023:245SENT

Massima

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Il Comune, quale proprietario del fondo su cui sono stati abbandonati i rifiuti, è tenuto a disporre con ordinanza sindacale le operazioni necessarie per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché il termine entro cui provvedere, decorso il quale può procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. L'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, rientra nella competenza esclusiva del Sindaco, in quanto norma speciale che prevale sulla generale competenza dei dirigenti di cui all'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. Pertanto, l'atto adottato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, anziché dal Sindaco, è viziato da incompetenza. Ai fini dell'imposizione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati, è necessaria la sussistenza dell'elemento psicologico e l'accertamento della responsabilità soggettiva, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti al controllo. Nel caso in cui il proprietario del fondo abbia affidato a terzi lo smaltimento corretto dei rifiuti, va esclusa la sua responsabilità. Inoltre, occorre verificare eventuali corresponsabilità del proprietario del fondo, qualora lo stesso fosse già in stato di abbandono e non recintato prima dell'inizio dei lavori che hanno generato i rifiuti.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/02/2023

N. 00245/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00857/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 857 del 2020, proposto da
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Martano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

di: Edilmat s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della nota U.T.C. del Comune di Martano prot. n. 4711 del 26/03/2020, recante “ampliamento poliambulatorio via F.lli Ce…

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